Combustione controllata dei residui vegetali

Published on 24 April 2021 • Agricoltura

Si rende conto che a seguito della determinazione dirigenziale Regione Piemonte n. 969/2021 del 13/04/2021 che revoca lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno pari a circa 3 mq/ettaro/giorno) dal 16° aprile al 14 settembre, se consentito dal "SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE".

La combustione controllata dei residui va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

  1. le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
  2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
  4. la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
  5. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri cubi per ettaro al giorno di scarti agricoli, provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;

L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, nel seguente orario:

  •  nell'orario compreso tra le ore 06,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 17,00 e le ore 21,00 pomeridiane dal mese di Aprile al mese di Settembre.