Abbruciamento materiale vegetale

Published on 11 March 2023 • Ambiente

Dal 1° aprile al 30 settembre su tutto il territorio regionale, ad eccezione dei terreni boscati, pascolivi e arbustivi + fino a 50 m di distanza da essi, come in tabella indicato, è consentito l'abbruciamento di residui vegetali (paglia, sfalci e potature eseguite in giardino e aree verdi o nello svolgimento di attività agricole e selvicoltura, nonchè ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa). 

Il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro vengono considerate normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti.

L'attività deve essere svolta nel luogo di produzione dei residui e viene consentita  affinchè i materiali vengano reimpiegati come sostanze ammendanti  e concimanti.

 

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