Avviso ai proprietari di cani
I proprietari dei cani devono attenersi a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento di polizia rurale:
-I cani di qualsiasi razza, così come previsto dalla Legge Regionale n.18 del 19/07/2004, devono essere iscritti alla anagrafe canina e identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell’Asl o da veterinari autorizzati.
-I proprietari di animali d’affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad animali di terzi.
-I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
-I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq otto per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno m. cinque.
-La detenzione contemporanea di oltre cinque cani adulti deve essere autorizzata dall’Asl competente.
- I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l’animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali categorie di cani è vietato l’addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.
-Il proprietario o conduttore deve provvedere all’asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall’animale.